Società cooperative
La società cooperativa si presenta come una sorta
di società di capitali, con la caratteristica di non perseguire finalità
di lucro, ma scopo mutualistico. Va tuttavia osservato che allo scopo
mutualistico può essere aggiunta, entro certi limiti, una finalità
di lucro che comunque resta secondaria: i beni e servizi non consumati
dai soci possono essere offerti anche a coloro che non fanno parte
della società cooperativa. La percentuale massima degli utili ripartibili
tra i soci deve essere indicata nell'atto costitutivo.
Le società cooperative possono essere:
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a responsabilità illimitata: per le
obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
e, in via secondaria (in caso di fallimento o liquidazione coatta
amministrativa), i soci illimitatamente e solidalmente.
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a responsabilità
limitata (S.C.R.L): per le obbligazioni sociali risponde la
società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei
soci possono essere rappresentate da azioni. |
Le tipologie di cooperative previste dalla legge
sono le seguenti:
Il capitale sociale si definisce sulla base della
tipologia e delle finalità della cooperativa. Un capitale iniziale
adeguato è necessario per coprire i costi di avvio della cooperativa
e per avere credibilità con le banche e con i "clienti".
Le principali peculiarità delle cooperative sono
le seguenti:
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il numero minimo di soci è pari a nove, e
se il loro numero, successivamente alla costituzione, diminuisse
sotto questo limite, deve essere reintegrato entro un anno,
pena lo scioglimento della società;
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il valore di ciascuna
quota non può essere inferiore a 25 € né superiore a 500 € ed
il limite massimo alla partecipazione di ciascun socio al capitale
della società è fissato in 100.000 €; |
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il capitale sociale
non è determinato in un ammontare prestabilito, il suo aumento,
conseguente all'ingresso di nuovi soci, o la sua diminuzione,
conseguente all'uscita di soci dalla cooperativa, non comporta
la modificazione dell'atto costitutivo. Con la variabilità del
capitale societario si applica il principio della "porta aperta":
nuovi soci possono aggiungersi ai preesistenti senza limite di
numero. L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione
degli amministratori su domanda degli interessati. |
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Il principio "una testa
un voto": ogni socio ha, in assemblea, diritto ad un solo voto,
qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue
azioni |
La quota sociale è l'unico "capitale di rischio",
ovvero i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto.
Pro...
L'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere
beni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
In funzione del tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci può
essere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma cooperativa
può essere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di natura
fiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno pari al 60% delle
altre spese, i redditi delle società cooperative sono esentati sia
dall'Irap, sia dall'Irpeg. I redditi che i singoli soci percepiscono
dalla società cooperativa, inoltre, vengono assimilati a redditi da
lavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso questo tipo di società gode
di contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati.
...e contro
Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato di
soci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere appalti. Lo scopo
di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilancio l'utile
ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale
minima del capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono
principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestato all'interno
della cooperativa (gli stipendi). Il limite fondamentale di questa
forma societaria è rappresentato dal fatto che si tratta di una struttura
che non consente a un singolo individuo o a un gruppo ristretto di
individui di controllare saldamente la società.
Costituzione della società
I soci che fondano una cooperativa, davanti ad un notaio redigono
un atto pubblico di costituzione con l'allegato statuto sociale, il
documento fondamentale che disciplina la vita della cooperativa e
l'oggetto sociale (con l'indicazione dello specifico scopo mutualistico).
E' necessario chiedere l'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative.
All'atto della costituzione va nominato il Consiglio di Amministrazione
(che può essere composto da un numero minimo di 3), il Presidente
e il Collegio dei Sindaci (3 componenti effettivi e 2 supplenti).
Piccola Società Cooperativa
E' una formula Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate
e quindi per le attività artigianali. La piccola società cooperativa
è stata introdotta dalla legge 266 del 1997, detta "legge Bersani".
La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più semplice
rispetto a quelle normali. Le piccole cooperative possono avere un
minimo di tre e un massimo di otto soci. I soci devono essere persone
fisiche, lavoratori che impiegano la loro professionalità nella cooperativa.
Non sono ammesse, per ora, le persone giuridiche, quindi anche le
società o gli enti, che potrebbero finanziare l'impresa.
Questa forma societaria prevede la presenza di
soci sovventori che partecipano all'attività sociale delle cooperative
apportando quote di capitale, rappresentate da azioni nominative trasferibili.
Lo statuto della società cooperativa può stabilire particolari condizioni
a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la
liquidazione delle quote. Il tasso di remunerazione non può comunque
essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito
per gli altri soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori
della società cooperativa.
La piccola cooperativa può fare a meno di un Consiglio
di Amministrazione e la sua gestione avviene mediante l'assemblea
dei soci; servono solo un legale rappresentante, un presidente (cui
può spettare la rappresentanza legale) e un vice Presidente. Si ricorre
a un Collegio Sindacale esterno solo in particolari momenti.
Sono ridotti, in generale, gli adempimenti formali.
In pratica, la piccola cooperativa è una forma semplificata di società,
che può avere piccole dimensioni e che gode di un regime fiscale più
favorevole.
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