Società cooperative

La società cooperativa si presenta come una sorta di società di capitali, con la caratteristica di non perseguire finalità di lucro, ma scopo mutualistico. Va tuttavia osservato che allo scopo mutualistico può essere aggiunta, entro certi limiti, una finalità di lucro che comunque resta secondaria: i beni e servizi non consumati dai soci possono essere offerti anche a coloro che non fanno parte della società cooperativa. La percentuale massima degli utili ripartibili tra i soci deve essere indicata nell'atto costitutivo.

Le società cooperative possono essere:

a responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in via secondaria (in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa), i soci illimitatamente e solidalmente.

a responsabilità limitata (S.C.R.L): per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci possono essere rappresentate da azioni.

Le tipologie di cooperative previste dalla legge sono le seguenti:

di consumo: hanno lo scopo di fornire ai soci i beni di cui abbisognano, con garanzia della qualità ed al minor costo possibile.

di abitazione: hanno lo scopo di associare persone di varia professione e condizione per l'acquisizione di un alloggio in proprietà (cooperativa edilizia proprietà "divisa") o in uso (proprietà "indivisa"). I mezzi necessari vengono raccolti attraverso contribuzioni dei soci ed attingendo a mutui agevolati che l'Ente pubblico attiva dai fondi per l'edilizia popolare;
agricole: si occupano di coltivazione della terra, di acquisti e servizi di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, di allevamento e vendita del bestiame ecc.;
di produzione e lavoro e servizi: sono quelle in cui il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo e si assicura così il posto di lavoro e il salario, in condizioni di maggiore autonomia e partecipazione.
culturali, turistiche e sportive: sono cooperative che gestiscono e promuovono attività culturali, che gestiscono strutture ricettive o curano per conto dei soci l'organizzazione di viaggi e servizi turistici, che gestiscono impianti sportivi ed attività varie per il tempo libero;
di solidarietà sociale: sono cooperative impegnate nella gestione di servizi rivolti a persone socialmente svantaggiate, svolti in stretto raccordo con l'Ente pubblico

Il capitale sociale si definisce sulla base della tipologia e delle finalità della cooperativa. Un capitale iniziale adeguato è necessario per coprire i costi di avvio della cooperativa e per avere credibilità con le banche e con i "clienti".

Le principali peculiarità delle cooperative sono le seguenti:

il numero minimo di soci è pari a nove, e se il loro numero, successivamente alla costituzione, diminuisse sotto questo limite, deve essere reintegrato entro un anno, pena lo scioglimento della società;

il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 € né superiore a 500 € ed il limite massimo alla partecipazione di ciascun socio al capitale della società è fissato in 100.000 €;
il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, il suo aumento, conseguente all'ingresso di nuovi soci, o la sua diminuzione, conseguente all'uscita di soci dalla cooperativa, non comporta la modificazione dell'atto costitutivo. Con la variabilità del capitale societario si applica il principio della "porta aperta": nuovi soci possono aggiungersi ai preesistenti senza limite di numero. L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.
Il principio "una testa un voto": ogni socio ha, in assemblea, diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni

La quota sociale è l'unico "capitale di rischio", ovvero i soci rispondono solo per il capitale sottoscritto.

Pro...
L'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenere beni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. In funzione del tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci può essere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma cooperativa può essere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di natura fiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno pari al 60% delle altre spese, i redditi delle società cooperative sono esentati sia dall'Irap, sia dall'Irpeg. I redditi che i singoli soci percepiscono dalla società cooperativa, inoltre, vengono assimilati a redditi da lavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso questo tipo di società gode di contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati.

...e contro
Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato di soci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere appalti. Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilancio l'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentuale minima del capitale sociale. I guadagni dei soci perciò provengono principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestato all'interno della cooperativa (gli stipendi). Il limite fondamentale di questa forma societaria è rappresentato dal fatto che si tratta di una struttura che non consente a un singolo individuo o a un gruppo ristretto di individui di controllare saldamente la società.

Costituzione della società
I soci che fondano una cooperativa, davanti ad un notaio redigono un atto pubblico di costituzione con l'allegato statuto sociale, il documento fondamentale che disciplina la vita della cooperativa e l'oggetto sociale (con l'indicazione dello specifico scopo mutualistico). E' necessario chiedere l'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative. All'atto della costituzione va nominato il Consiglio di Amministrazione (che può essere composto da un numero minimo di 3), il Presidente e il Collegio dei Sindaci (3 componenti effettivi e 2 supplenti).

Piccola Società Cooperativa
E' una formula Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate e quindi per le attività artigianali. La piccola società cooperativa è stata introdotta dalla legge 266 del 1997, detta "legge Bersani". La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più semplice rispetto a quelle normali. Le piccole cooperative possono avere un minimo di tre e un massimo di otto soci. I soci devono essere persone fisiche, lavoratori che impiegano la loro professionalità nella cooperativa. Non sono ammesse, per ora, le persone giuridiche, quindi anche le società o gli enti, che potrebbero finanziare l'impresa.

Questa forma societaria prevede la presenza di soci sovventori che partecipano all'attività sociale delle cooperative apportando quote di capitale, rappresentate da azioni nominative trasferibili. Lo statuto della società cooperativa può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori della società cooperativa.

La piccola cooperativa può fare a meno di un Consiglio di Amministrazione e la sua gestione avviene mediante l'assemblea dei soci; servono solo un legale rappresentante, un presidente (cui può spettare la rappresentanza legale) e un vice Presidente. Si ricorre a un Collegio Sindacale esterno solo in particolari momenti.

Sono ridotti, in generale, gli adempimenti formali. In pratica, la piccola cooperativa è una forma semplificata di società, che può avere piccole dimensioni e che gode di un regime fiscale più favorevole.